Un giudice
Un giudice
"Furbo"... chi Legge!

Pignoramento di una quota di un bene: che succede?

Cosa dispone la legge in questi casi? Che tutela per i comproprietari?

In caso di più soggetti proprietari dello stesso bene è possibile il pignoramento della quota di proprietà di uno solo nel caso di debiti di quest'ultimo?

La risposta è sì.
Il motivo? Il debitore risponde con tutto il proprio patrimonio.

Ma come possono tutelarsi gli altri proprietari che, invece, sono estranei al pignoramento poichè privi di debiti?
Bisogna prendere in esame gli articoli 599 e seguenti del codice di procedura civile.

L'articolo 599, comma secondo, del codice di procedura civile, dispone che "in tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice".

Cosa devono fare i comproprietari una volta ricevuto questo avviso?
Costituirsi nel giudizio, per mezzo di un difensore. Infatti, l'articolo 600 del codice di procedura civile sancisce che "Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede quando è possibile alla separazione della quota in natura spettante al debitore". E' opportuno però specificare che la separazione della quota in natura, seppure via principalmente da seguire ex lege, è quella difficilmente realizzabile.
Per cui, prosegue l'articolo in esame, "se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa".
Ancora: una volta avvenuta la divisione, previa sospensione del procedimento esecutivo, l'esecuzione avverrà sempre sulla quota del proprietario (ormai ex) debitore.
Tuttavia è il giudice a decidere dal momento che può disporre la vendita della quota se "ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa", ex articolo 600, comma secondo, del codice di procedura civile.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/
  • casa
Altri contenuti a tema
Domani a Molfetta sarà presentato il Nuovo Piano Casa Domani a Molfetta sarà presentato il Nuovo Piano Casa Appuntamento alle 19 nella sala Finocchiaro
Interventi urgenti in un appartamento dell'ARCA Puglia a Molfetta Interventi urgenti in un appartamento dell'ARCA Puglia a Molfetta I residenti: «Situazione invivibile»
L'arte del presepe a Molfetta: le creazioni del giovane Vincenzo Ciccolella L'arte del presepe a Molfetta: le creazioni del giovane Vincenzo Ciccolella "L'unico limite è la fantasia": consigli, tecniche e materiali per realizzare presepi originali
Molfetta sperimenta l'affido "abitativo" Molfetta sperimenta l'affido "abitativo" Il progetto è lanciato dal Comune che contribuirà alle spese
Comproprietà di un immobile e spese. Come si dividono? E come si recuperano? Comproprietà di un immobile e spese. Come si dividono? E come si recuperano? La differenza tra spese necessarie e spese non necessarie
La sublocazione: quando è possibile? La sublocazione: quando è possibile? La differenza con la cessione del contratto
Quando è possibile l'espropriazione? Quando è possibile l'espropriazione? Cosa sancisce l'articolo 42 della Costituzione
Cosa è il diritto di usufrutto su un immobile? Cosa è il diritto di usufrutto su un immobile? Che differenze ci sono con la nuda proprietà?
© 2001-2024 MolfettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
MolfettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.