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"Furbo"... chi Legge!

Il pignoramento dello stipendio

I limiti previsti dalla legge

Può capitare che chi vanti un credito nei confronti del debitore, pur di vedere soddisfatta la propria pretesa, decida di procedere ad esecuzione forzata.
In linea generale l'esecuzione forzata può avere ad oggetti beni mobili o beni immobili appartenenti al debitore. E, tra i beni mobili, vi sono i soldi, anche quelli che arrivano a titolo di stipendio.

Fatta tale premessa, è doveroso precisare che chiunque debba riscuotere un debito da una persona può decidere di eseguire quello che nel gergo comune è definito "pignoramento". Tuttavia, prima è indispensabile la notifica di un precetto: decorsi dieci giorni dalla sua notifica senza l'adempimento del debitore, allora il creditore può procedere ad esecuzione forzata.

Ma quanta somma, quanta parte di stipendio può essere sottoposta a pignoramento?
Non tutto, ovviamente, atteso che bisogna sempre lasciare quanto sufficiente e necessario al debitore per tirare a campare e/o vivere con dignità.
Ebbene, secondo la legge, non possono essere superati questi limiti: 1/5 dello stipendio, se si parla di debiti di lavoro o di tributi locali non pagati; 1/3 dello stipendio, quando si parla di alimenti dovuti per legge e non pagati.

Quasi sempre, pur di recuperare quanto spettante, il creditore coinvolge anche il datore di lavoro attraverso quello che viene definita come esecuzione forzata presso terzi.
In pratica, su autorizzazione del giudice, il datore di lavoro provvederà a versare al lavoratore la somma pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dello stipendio e l'ammontare dello stipendio oggetto del pignoramento che verrà, invece, corrisposta direttamente al creditore.

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