Casa e dintorni

Condannato per diffamazione il condomino che accusa l'altro di morosità

Occorre moderare le parole durante l'assemblea: si rischia una condanna per diffamazione

~La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione, ex art. 595 c.p., nei confronti di un condomino che, durante l'assemblea di condominio, aveva accusato l'altro condomino di essere moroso ed abituato a non pagare le spese condominiali.
Il diritto di critica. L'imputato era ricorso in Cassazione deducendo un vizio di motivazione della sentenza di merito sotto forma di travisamento dei fatti e sostenendo, inoltre, che le sue affermazioni rappresentavano un legittimo esercizio del proprio diritto di critica, che trova fondamento nell'art. 21 della Costituzione.

Quando la critica sconfina nella diffamazione? Il diritto di critica, come noto, si concretizza nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che può anche non essere rigorosamente obiettiva, essendo fondata su un'interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti. In giurisprudenza si è soliti affermare che tra i limiti del diritto di critica non vi sarà la veridicità, bensì solo ed unicamente la rilevanza sociale, nonché la correttezza espressiva.

Da non perdere: L'amministratore ruba i miei soldi, se lo dici davanti almeno a due persone allora è diffamazione. La stessa giurisprudenza, tuttavia, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, concorda nell'ammettere la necessità di un contenuto minimo di verità, consistente almeno nella obiettiva esistenza del fatto su cui di fondano le opinioni e le valutazioni espresse, tenuto conto anche del contesto in cui queste vengono espresse.

"L'esercizio del diritto di critica, pur assumendo necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, specie quando lo stesso abbia ad oggetto l'esercizio di pubbliche funzioni, richiede che, comunque, le critiche trovino riscontro in una corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale e che, pertanto, esse non si risolvano in una ricostruzione volontariamente distorta della realtà, preordinata esclusivamente ad attirare l'attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata" (Cass. pen, Sez. Feriale, 8.8.2006 n. 29453).

Nel caso di specie l'intento diffamatorio era implicito, ma evidente. Secondo la suprema Corte, infatti, la verità oggettiva dei fatti, dedotta dal ricorrente, attiene esclusivamente al mancato pagamento delle spese condominiali. Tale circostanza, tuttavia, non basta per invocare la scriminante del diritto di critica, sia perché la parte lesa, pur ammettendo di non aver pagato le spese condominiali, ha sostenuto di essere a sua volta in credito con il condominio (il che esclude la sua morosità, quantomeno fino a prova contraria), sia perché il diritto di critica deve essere esercitato nel giusto contesto e tale non era certamente quello in cui si è manifestata la frase
diffamatoria.

Afferma quindi la Corte che "la critica nei confronti di un condominio può legittimamente estrinsecarsi all'interno di un'assemblea condominiale o nei rapporti con l'amministratore, ma di certo non può legittimare affermazioni offensive rivolte nei confronti di terzi", tanto più sé, come nel caso di specie, ignari ospiti della persona offesa.
Non va dimenticato, poi, che il vizio di "travisamento dei fatti" può essere dedotto solo nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado. In caso di doppia pronuncia conforme, invece, il limite del devolutum non può essere superato, a meno che il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio.
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