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Condomino moroso: chi paga l'avvocato per una lettera di sollecito di pagamento?

La legge consente di recuperare le somme dovute

Nell'ambito del codice civile, non esiste una norma che affermi specificamente che le spese legali sostenute dal creditore debbano essere poste a carico del debitore.
Ma davvero possiamo credere che il moroso, incurante degli avvisi dell'amministratore, non debba pagare il compenso dell'avvocato che s'è reso necessario interpellare per recuperare quanto dovuto?

Quando la giurisprudenza è stata chiamata ad occuparsi della questione ha affermato che "le spese legali sostenute dal Condominio per l'ottenimento degli indennizzi devono, dunque, ritenersi essere state necessarie e giustificate, con conseguente diritto al relativo risarcimento […] (Cass. 9400/99; 11606/05; 14594/05, 2276/06, 997/10)" (Trib. Como 20 settembre 2012 n. 1177).
Si tratta è bene evidenziarlo, di ipotesi in cui la lettera di sollecito di pagamento inviata dall'avvocato veniva dopo alcuni solleciti dell'amministratore.
D'altronde, nel caso d'ingiustificato corretto adempimento, le conseguenze, dice il codice civile (cfr.
artt. 1218 e ss. c.c.) restano a carico del debitore.

A questo punto viene, però da domandarsi: come fare per ottenere il rimborso di questa spesa?
In primis si potrebbe intentare un'azione giudiziaria per il risarcimento del danno patito dal condominio, consistente nel pagamento della parcella al legale intervenuto per sollecitare la regolarizzazione della posizione debitoria.
In secondo luogo si potrebbero inserire queste spese nel consuntivo, portando le ragioni appena indicate quale giustificazione sia verso il moroso che dovesse contestare in sede di approvazione del rendiconto, sia in ambito giudiziale qualora si dovesse giungere all'impugnazione della delibera per tali ragioni.
L'importante è che sia possibile dimostrare che l'intervento del legale è stato successivo al (o meglio ai) tentativo(i) personale dell'amministratore (quindi è necessaria una diffida scritta ed inviata con racc. a.r.).

Se, invece, il regolamento condominiale (di natura contrattuale) prevede che questa spesa possa essere addebitata direttamente al moroso, basterà richiamare l'applicazione della norma "statutaria" per pretenderla.
Al di là delle spese legali, resta in capo all'assemblea il potere di prevedere delle sanzioni per l'inosservanza del regolamento condominiale e quindi la possibilità di prevedere delle scadenze precise per il pagamento degli oneri condominiali e delle conseguenti sanzioni per i ritardi.
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