Firma
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"Furbo"... chi Legge!

E' possibile disconoscere una firma da un documento?

E' ancora un reato? Come tutelarsi?

Può accadere di non aver mai firmato un documento nonostante la presenza di una sottoscrizione posta da un terzo.

E' possibile agire per disconoscere quella firma e non attenersi a quanto accordato con quel documento?
La risposta è affermativa e la legge pone due procedimenti per conseguire tale finalità: il mero disconoscimento della firma e la querela di falso.
La sostanziale differenza è che il primo attiene a una scrittura privata mentre il secondo a un atto pubblico, un atto cioè le cui firme devono essere autenticate da un pubblico ufficiale.

Concentriamoci, però, sul primo caso.
E' opportuno iniziare affermando che tale condotta di un terzo non è più perseguibile penalmente alla luce delle recenti modifiche sulla così detta "depenalizzazione" di diverse fattispecie di reato.
Dunque si tratta di un illecito civile che dovrà essere accertata, appunto, dalla stessa giustizia civile.

Come?
La normativa di riferimento è contenuta negli articoli 216 e seguenti del codice procedura civile.

La verificazione della firma può avvenire in via principale o in via incidentale.
Se avviene in via principale bisogna attenersi all'articolo 216, comma II, codice di procedura civile: "L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore".
Invece, se la verificazione avviene in via incidentale (dunque all'interno di un altro procedimento già in corso), occorre riferirsi all'articolo 216, comma I, codice di procedura civile: "La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione".

"Quando e' chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico e provvede all'ammissione delle altre prove", sancisce l'articolo 217 del codice di procedura civile.

"Sull'istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio", ex articolo 220, comma I, codice di procedura civile.

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