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"Furbo"... chi Legge!

Immobile locato con vizi, è possibile non pagare il canone?

Entro quando si può denunciare? Si può anche chiedere i danni?

Può capitare che, dopo la firma su un contratto di locazione, vengano fuori dei vizi al bene oggetto dell'accordo, quasi sempre un appartamento.
Vizi che il conduttore esige essere riparati a fronte spesso del no categorico del locatore.

Tuttavia, prima di entrare nello specifico, è opportuno premettere due questioni.
La prima: è obbligo del locatore (in gergo comune chi affitta) "consegnare al conduttore (nel gergo comune l'affittuario o inquilino) la cosa locata in buono stato di manutenzione", come disposto dall'articolo 1575 del codice civile.
La seconda: nei contratti di locazione si suole usare espressioni come "Il conduttore dichiara di aver trovato l'immobile adatto all'uso convenuto e così lo prende in consegna" oppure "Il conduttore accetta in locazione il bene nello stato in cui si trova" che possano far credere che il conduttore di fatto deve tenersi la cosa locata così com'è.

Come comportarsi in questi casi?

Il punto di riferimento è l'articolo 1578 del codice civile.
"Se al momento della consegna la cosa locata e' affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili".
Che significa?
Per l'inquilino non è possibile contestare i vizi al padrone di casa dopo la firma del contratto se questi vizi erano a lui conosciuti oppure se poteva conoscerli usando la normale diligenza al momento della consegna dell'immobile.
Al contrario se questi vizi, al momento della consegna, non erano conoscibili oppure erano taciuti dal proprietario in mala fede o se rendono impossibile il godimento del bene allora "Il locatore e' tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa", ex articolo 1578, comma II, del codice civile.

Discorso diverso per vizi pericolosi per la salute.
"Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore puo' ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia", secondo l'articolo 1580 del codice civile.

SUL TEMA DELLE LOCAZIONI:
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