Vacanza rovinata?
Vacanza rovinata?
"Furbo"... chi Legge!

Vacanza rovinata? Come chiedere il risarcimento del danno

Dal 1 luglio 2018 medesimi diritti per chi acquista pacchetti online e fuori dalla rete

Estate, tempo di vacanze. Attese e desiderate per un anno intero, anzi, magari anche di più.
Eppure, può accadere ciò che mai si vorrebbe: la vacanza è rovinata.
Che fare in questi casi? Ci sono diritti? Se si, come tutelarli?

Andiamo con ordine.

Cosa si intende per vacanza rovinata?
La vacanza si intende rovinata quando fonte di stress e turbamento a tal punto che quei giorni che avrebbero dovuto essere di relax e tranquillità sono del tutto persi perché, ad esempio, non sono stati rispettati gli obblighi assunti verso il turista oppure la prenotazione in realtà non esiste o quel "pacchetto tutto compreso" in realtà non è "tutto compreso" e i servizi sono inferiori rispetto alla qualità pubblicizzata.
Ovvio, tuttavia, che il diritto a vivere momenti di serenità deve essere leso a tal punto da provocare un pregiudizio serio, come stabilito da un ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione la quale stabilisce anche che "pregiudizi futili dovranno essere accettati in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone".
Dunque, giuridicamente parlando ecco che il danno da vacanza rovinata si configura prima di tutto come un danno di natura non patrimoniale conseguentemente al quale è possibile chiedere anche il risarcimento delle spese sostenute per la vacanza.

Cosa prevede la legge?
Oltre al codice civile, il riferimento normativo è il Codice del Turismo.

Ed è bene precisare subito una cosa: dal 1 luglio 2018 chi acquista pacchetti turistici online ha gli stessi diritti di chi li acquista fuori dalla rete.

L'articolo 42 del Codice del Turismo chiarisce che "l'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico (su cui occorre una preventiva, chiara e adeguata informazione all'acquirente), indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici".
Se, però, uno dei servizi non è eseguito come da accordi, il turista deve tempestivamente informare l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, affinchè egli possa porre rimedio.
Pertanto, "il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore" o "a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie".
Ma, è opportuno ribadirlo: per poter procedere alla richiesta di risarcimento del danno da vacanza rovinata è indispensabile che la lesione del diritto sia grave e da questa sia derivato un serio pregiudizio.
Stante queste due caratteristiche ecco allora l'articolo 46 del Codice del Turismo il quale riconosce "oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta", ferma la prescrizione in tre anni.

Come agire per tutelare il proprio diritto violato?
Detto già che è obbligo del turista avvisare immediatamente l'organizzatore, è consigliabile, anche ai fini dell'economia processuale, inoltrare un reclamo scritto all'organizzatore.
Esso, redatto e inviato entro dieci giorni dalla conclusione della vacanza, deve descrivere i fatti, fare riferimento al pacchetto acquistato nonché contenere l'indicazione della somma che si richiede per il risarcimento del danno da vacanza rovinata ed eventualmente il ristoro delle spese sostenute oltre, se possibile, a materiale fotografico o video o testimoniale probante quanto reclamato.
Dopo di che bisognerà attendere l'eventuale risposta della controparte con possibilità, da non scartare, di giungere anche a una transazione fermo restando il diritto a procedere in giudizio.

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