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"Furbo"... chi Legge!

Il datore di lavoro non paga, quando si può ricorrere al Fondo di Garanzia Inps

Chi può fare domanda? Quali sono i requisiti necessari?

Accade sempre più spesso che il datore di lavoro sia insolvente ovvero che sia in una posizione tale da non riuscire o non potere o non volere pagare quanto dovuto al lavoratore.
Ecco, allora, che sorge la domanda: come è possibile recuperare quanto dovuto?

Le modalità sono tante e oggi cercheremo di approfondire una: il Fondo di Garanzia dell'Inps.

CHE COSA E'
Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è istituito con uno scopo, cioè quello di "intervenire nel pagamento del TFR (volgarmente detta "liquidazione") in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo ma anche alle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto".
E cosa si intende per retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto?
"Da intendersi come tre mesi di calendario o, più precisamente, come l'arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente", spiega l'Inps.

I REQUISITI
I requisiti sono vari e per dare una spiegazione esaustiva bisogna considerare caso per caso.
Tuttavia possiamo individuare due grandi macro aree: il datore di lavoro è soggetto alle procedure concorsuali o il datore di lavoro non è soggetto alle procedure concorsuali.
Se il datore di lavoro è soggetto alle procedure concorsuali significa che egli è sottoposto a una procedura di fallimento o di concordato, per esempio.
In questi casi per accedere al Fondo di Garanzia Inps occorre che il tra datore e lavoratore ci sia un rapporto di lavoro subordinato, ormai cessato.
Occorre inoltre che lo stato di insolvenza sia accertato e dunque che sia acclarata l'apertura di una procedura concorsuale e che altrettanto accertato sia il credito vantato dal lavorate attraverso all'ammissione allo stato passivo del debitore.

Se il datore di lavoro non è soggetto alle procedure concorsuali ovviamente occorre che ci sia stata la cessazione del rapporto di lavoro subordinato e che il datore non abbia liquidato il TFR maturato.
Ma, soprattutto, occorre dimostrare che il datore abbia insufficienti garanzie patrimoniali per saldare il suo debito: spetta al lavoratore, attraverso un legale, procedere all'esecuzione forzata nei confronti del datore ma questa non sia andata a buon fine.

CHI PUO' FARE DOMANDA
La domanda al Fondo di Garanzia Inps può essere fatta da:
- tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo di garanzia (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato;
- i soci di cooperative di lavoro, anche per periodi anteriori, purché in regola con i versamenti contributivi;
- gli eredi (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo – art. 2122 c.c.) ed i cessionari a titolo oneroso del TFR.

Sono, invece, escluse le seguente categorie di lavoratori:
- lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali ( TFR pagato da INPS - Fondo Esattoriali) e al Fondo Dazieri ( TFR pagato da CONSAP Spa);
- lavoratori dipendenti da Aziende agricole (limitatamente a impiegati e dirigenti, il cui TFR è accantonato all'ENPAIA e agli operai a tempo determinato);
- lavoratori dipendenti da Amministrazioni dello Stato e parastato, Regioni, Province e Comuni.
- giornalisti professionisti, per i quali il Fondo di garanzia è gestito dall'INPGI.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/
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