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"Furbo"... chi Legge!

Stalking e atti persecutori: l'articolo 612 bis del codice penale

Una piaga sociale purtroppo molto diffusa

Stalking.
In pochissimo tempo questa parola inglese è diventata tristemente familiare nelle cronache italiane: una piaga sociale su cui il legislatore è intervenuto probabilmente con grande ritardo, solo nel 2009 con l'introduzione del Decreto Legge n. 11 che ha introdotto l'articolo 612 bis del codice penale rubricato "Atti persecutori".
Prima, però, di addentrarci nell'esame di questo reato u
na premessa è doverosa: non si pensi che lo stalker sia sempre e solo una persona di sesso maschile nè che sia sempre l'uomo ad agire verso la donna. Spesso (nella prassi molto più di quanto si pensi) accade il contrario come pure che lo stalking avvenga tra persone dello stesso sesso.

COSA SONO GLI ATTI PERSECUTORI?
L'articolo 612 bis codice penale dispone che pone in essere atti persecutori
"chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
A tal proposito è bene sottolineare che tali circostanze non devono verificarsi insieme; è sufficiente anche solo una, come enunciato anche dalla giurisprudenza attraverso la sentenza n. 29872/2011 della Corte di Cassazione, Quinta sezione penale.
C'è di più:
"ai fini dell'integrazione del reato di atti persecutori non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima" secondo la sentenza n. 16864/2011 della Suprema Corte ripresa pure dalla sentenza n. 47195/2015 nella quale, per gli ermellini, "ai fini della configurabilità del reato non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali della condotta dell'agente".
Tutto ciò partendo da un principio fondamentale che disegna il così detto dolo generico: basta che lo stalker sia mosso dalla mera volontà di "porre in essere le condotte di manaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma" stante la sentenza n. 20993/2013 della Corte di Cassazione.

LA PENA

Sulla pena la legge è altrettanto chiara.
Chi commette tutto quello detto finora, a meno che il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
L'aumento è previsto nel caso in cui gli atti persecutori siano perpetrati nei confronti del coniuge (anche ex coniuge) o comunque nei confronti di un ex patner oppure se si fa uso di strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se lo stalking è ai danni di un minore, di una donna incinta o di disabile.

«SONO VITTIMA DI STALKING: CHE FACCIO?»
Il consiglio è quello di parlarne e querelare, rivolgendosi a un avvocato che potrà darvi il parere migliore in base alla situazione.
Bisogna rammentare che il termine per la presentazione della querela è di sei mesi e che la remissione della stessa può essere solo processuale.

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