"Furbo"... chi Legge!
Si possono modificare le condizioni di una separazione o di un divorzio?
Cosa può legittimare una eventuale revisione?
lunedì 6 luglio 2020
E' possibile la revisione delle condizioni economiche disposte in sede di separazione o di divorzio?
La risposta è sì ma a talune condizioni che cercheremo di analizzare.
Partiamo da una premessa: la richiesta di revisione può essere effettuata tanto in melius quanto in peius.
Che cosa vuol dire? Vuol dire che chi è nella condizione di essere legittimato a chiedere la revisione degli accordi economici può farlo sia per chiedere una riduzione sia per chiedere un aumento.
Tuttavia, nel caso di una richiesta volta alla riduzione ad esempio del mantenimento, quest'ultima deve essere giustificata da motivi così rilevanti rispetto alla condizione economica pregressa da rendere impossibile la prestazione oppure da rendere questa troppo, troppo onerosa per chi deve porla in essere.
Ad esempio: la perdita del lavoro oppure un aumento considerevole della busta paga possono essere motivi legittimanti la richiesta di revisione. Ma anche un nuovo figlio oppure la semplice crescita di un figlio già esistente e il conseguente aumento delle sue esigenze per età, studio, passioni, aspirazioni. Non si dimentichi poi una eventuale patologia.
Infine prendiamo in considerazione l'articolo 710 del codice di procedura civile.
Esso dispone, al comma I, che "Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione": si tenga conto che i provvedimenti disposti per la definizione delle condizioni di una separazione o di un divorzio sono strettamente connessi alle circostanze vigenti nel momento della loro pattuizione, circostanze che possono in ogni momento.
Su questo argomento si consiglia la lettura anche di: https://www.molfettaviva.it/rubriche/furbo-chi-legge/separazione-e-possibile-l-addebito-in-caso-di-tradimento-presunto/
Su questo argomento si consiglia la lettura anche di: https://www.molfettaviva.it/rubriche/furbo-chi-legge/fine-del-matrimonio-sussiste-ancora-il-tenore-di-vita/
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/
La risposta è sì ma a talune condizioni che cercheremo di analizzare.
Partiamo da una premessa: la richiesta di revisione può essere effettuata tanto in melius quanto in peius.
Che cosa vuol dire? Vuol dire che chi è nella condizione di essere legittimato a chiedere la revisione degli accordi economici può farlo sia per chiedere una riduzione sia per chiedere un aumento.
Tuttavia, nel caso di una richiesta volta alla riduzione ad esempio del mantenimento, quest'ultima deve essere giustificata da motivi così rilevanti rispetto alla condizione economica pregressa da rendere impossibile la prestazione oppure da rendere questa troppo, troppo onerosa per chi deve porla in essere.
Ad esempio: la perdita del lavoro oppure un aumento considerevole della busta paga possono essere motivi legittimanti la richiesta di revisione. Ma anche un nuovo figlio oppure la semplice crescita di un figlio già esistente e il conseguente aumento delle sue esigenze per età, studio, passioni, aspirazioni. Non si dimentichi poi una eventuale patologia.
Infine prendiamo in considerazione l'articolo 710 del codice di procedura civile.
Esso dispone, al comma I, che "Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione": si tenga conto che i provvedimenti disposti per la definizione delle condizioni di una separazione o di un divorzio sono strettamente connessi alle circostanze vigenti nel momento della loro pattuizione, circostanze che possono in ogni momento.
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