Ricomincio da tre

Un falso storico sulla filiazione

La riforma non ha reintrodotto l’affidamento esclusivo

Il principio della bigenitorialità e dell'affidamento condiviso è più che consolidato. La riforma ha sostituito la nozione di potestà genitoriale con quella della "responsabilità genitoriale" meglio rispondente ai contenuti dell'impegno genitoriale, che non può più essere considerato come una "potestà" sul figlio minore ma come un'assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio. La nozione di responsabilità genitoriale riassume i doveri ed i poteri inerenti all'ufficio di genitori attribuiti ed esercitabili nell'interesse dei figli. Ciascun genitore, con responsabilità, è chiamato ad abbandonare qualsiasi logica proprietaria nei confronti dei figli ed a preservare l'altra figura genitoriale.

La nuova regolamentazione è incentrata sul diritto del minore, nonostante la crisi, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. Questo è un diritto specificato accanto al diritto alla cura, educazione, istruzione ed assistenza morale del figlio. Una novità di portata culturale dirompente. Gli articoli del codice civile nella nuova formulazione costituiscono un vero e proprio statuto dei diritti del figlio, prima mancante. Concettualmente esprimono "il diritto del minore ad essere amato dai propri genitori".

E' di tutta evidenza che in questa ottica assumono rilevanza tutte quelle condotte che violano, creando pregiudizio concreto al minore, gli obblighi di responsabilità ad es.: mancata contribuzione al mantenimento fissato dal Giudice, abbandono affettivo, ostruzionismo alla relazione padre-figlio o madre-figlio, denigrazione del genitore, abuso od "eccesso di accudimento", protezione e cura o manipolazione affettiva. In tali casi l'inadeguatezza del genitore (madre o padre) potrà comportare l'affidamento esclusivo o la perdita dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Sono da ritenersi escluse da tali casi l'elevata conflittualità tra i coniugi e la lontananza di un genitore poiché in entrambi i casi resta vincolante il rispetto di regole comportamentali a tutela dell'interesse dei figli e della loro integrità emotiva. L'affidamento esclusivo era ed è ipotesi residuale e costituisce eccezione alla regola, dovendo l'affidamento condiviso essere valutato dal Giudice come "prioritario".

La logica della nuova visione sociale consiste nell'evitare "abiti preconfezionati" e nell'attribuire al giudice il compito di "cucire indosso" ad ognuno l'abito nella misura adatta. In caso di affidamento esclusivo il genitore affidatario assume l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale (la cui titolarità resta invece in capo ad entrambi i genitori). Sicchè le decisioni di maggior interesse devono comunque essere prese dai due genitori; il genitore non affidatario ha il diritto-dovere di vigilare sulla educazione del figlio e ricorrere al Giudice quando ritiene che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore.

Resta ben inteso che il genitore affidatario deve rispettare e favorire la bigenitorialità e le relazioni parentali.
  • Famiglia
  • Diritto
Altri contenuti a tema
A Molfetta un corso gratuito per le coppie in attesa di un figlio A Molfetta un corso gratuito per le coppie in attesa di un figlio Il percorso organizzato dal Consultorio familiare diocesano è in partenza il 23 ottobre
Cosa succede se i coniugi si riconciliano dopo la separazione? Cosa succede se i coniugi si riconciliano dopo la separazione? Quando, per la legge, c'è stata la riconciliazione
Dall'assegno famigliare all'assegno unico: cosa cambia Dall'assegno famigliare all'assegno unico: cosa cambia Chi ne ha diritto, come fare domanda e da quando inizieranno i pagamenti
Quando i nonni possono o devono mantenere i nipoti? Quando i nonni possono o devono mantenere i nipoti? L'analisi dell'articolo 316 bis del codice civile
Il mantenimento del figlio maggiorenne Il mantenimento del figlio maggiorenne La sentenza della Corte di Cassazione n. 17183/2020
Obbligo di mantenimento sempre. Anche se non si vedono i figli Obbligo di mantenimento sempre. Anche se non si vedono i figli La sentenza della Corte di Cassazione numero 12681 del 2020
La tassazione dell'atto di donazione in trust La tassazione dell'atto di donazione in trust A cura dell'avvocato Giuseppe Prascina
La filantropia La filantropia A cura dell'avvocato Giuseppe Prascina
© 2001-2024 MolfettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
MolfettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.