Giuseppe Conte
Giuseppe Conte

Con il Decreto del 25 marzo cosa cambia davvero nella vita quotidiana a Molfetta?

Obiettivo primario inalterato: evitare la diffusione del COVID-19

Tecnicamente è il Decreto Legge 25 marzo 2020 numero 19. Per tutti si tratta delle ulteriori misure disposte dallo Stato per evitare la diffusione del Covid-19, in sostanza quelle presentate circa quarantotto ore fa dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte nel corso di un nuovo messaggio alla Nazione, trasmesso di fatto a reti unificate, alle ore 18.30 circa.

Ma cosa cambia con queste ulteriori prescrizioni nella vita a Molfetta e nel resto d'Italia?
Premessa doverosa: nessuna legge promulgata in precedenza è abrogata ovvero tutti i divieti e le tutte le regole a cui ormai ci siamo abituati continuano a persistere ed essere regolarmente in vigore.

Dunque, analizziamo articolo per articolo avendo chiaro, lo ripetiamo, un concetto fondamentale: ogni misura potrà o potrebbe essere adottata unicamente per
contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.

ARTICOLO 1
Dove e per quanto tempo saranno attuabili le misure?
In tutta Italia o su zone specifiche, per periodi predeterminati non superiori a 30 giorni, seppure prolungabili o modificabili fino al 31 luglio prossimo, possono essere adottate queste misure.

Cosa potrà essere disposto?
Limitazione alla circolazione delle persone; chiusura degli spazi pubblici e anche delle strade pubbliche; divieto di muoversi dal luogo in cui ci si trova; quarantena precauzionale per chi ha avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano mentre obbligo di restare in casa per chi è in quarantena; stop agli assembramenti indipendentemente dal verificarsi in spazi pubblici o privati con la conseguenza della sospensione di ogni iniziativa, comprese quelle religiose con divieto di accesso alle Chiese ma anche cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione, attività per l'infanzia, sport; limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico.

Ancora: stop ai viaggi di istruzione e ai musei, personale ridotto al minimo indispensabile negli uffici pubblici mentre è prevista la limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonchè di lavoro autonomo e comunque la predisposizione, in tutti i casi possibili, del lavoro da casa.
Per i negozi: limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi di prima necessità con obbligo per il gestore di predisporre ogni misura idonea ad evitare assembramenti e ridurre il contagio; fermi i mercati e le fiere a meno che non servano per reperire i beni di prima necessità.
Negli ospedali: limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonchè agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni; previsto anche l'obbligo di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute.

ARTICOLO 2
Come potranno essere attuate queste misure?
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri oppure su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, o dai presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni.

ARTICOLO 3
Cosa possono fare le Regioni?
Introdurre misure ulteriormente restrittive se ci sono aggravamenti sopraggiunti sul loro territorio in attesa dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel momento in cui tale Decreto diventerà efficace, ogni misura regionale perderà la propria.
Cosa possono fare i Sindaci?
I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.

ARTICOLO 4
Quali sanzioni a chi trasgredisce?
- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, salvo che il fatto non costituisca reato. Nel caso di utilizzo di veicolo le sanzioni possono essere aumentate fino a un terzo;
- chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per chi è titolare dell'attività commerciale che non rispetta le norme prescritte. Tuttavia, in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima;

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