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Molfetta, nuove regole per la dispersione delle ceneri funebri in mare
Firmata l’ordinanza della Capitaneria di Porto
Molfetta - mercoledì 7 maggio 2025
14.25
Nuove disposizioni regolano la dispersione delle ceneri funebri nel tratto di mare compreso tra i Comuni di Molfetta e Giovinazzo. A stabilirle è l'ordinanza firmata dal Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Molfetta, che disciplina tempi, modalità e limiti entro cui è consentita questa pratica sempre più diffusa.
Il provvedimento fa riferimento alla normativa nazionale e regionale (Legge 130/2001 e L.R. 34/2008), al Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/1990), nonché al Regolamento comunale di Molfetta. L'obiettivo è garantire il rispetto della volontà dei defunti, nel rispetto delle esigenze ambientali, sanitarie e della sicurezza della navigazione.
Secondo l'ordinanza, la dispersione delle ceneri è consentita solo dall'alba al tramonto, ad almeno 0,5 miglia nautiche dalla costa. Tuttavia, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre, la distanza minima sale a 2 miglia nautiche, in considerazione dell'intensificarsi dell'attività balneare e turistica.
La normativa vieta categoricamente la dispersione:
L'ordinanza sottolinea che eventuali violazioni comporteranno sanzioni secondo le normative vigenti. I trasgressori saranno inoltre ritenuti responsabili di eventuali danni a persone o cose derivanti dall'inosservanza delle disposizioni impartite. L'ordinanza è già in vigore e sarà resa pubblica tramite l'affissione presso gli uffici della Capitaneria e del Comune, oltre che sul sito ufficiale della Guardia Costiera.
Il provvedimento fa riferimento alla normativa nazionale e regionale (Legge 130/2001 e L.R. 34/2008), al Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/1990), nonché al Regolamento comunale di Molfetta. L'obiettivo è garantire il rispetto della volontà dei defunti, nel rispetto delle esigenze ambientali, sanitarie e della sicurezza della navigazione.
Secondo l'ordinanza, la dispersione delle ceneri è consentita solo dall'alba al tramonto, ad almeno 0,5 miglia nautiche dalla costa. Tuttavia, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre, la distanza minima sale a 2 miglia nautiche, in considerazione dell'intensificarsi dell'attività balneare e turistica.
La normativa vieta categoricamente la dispersione:
- a meno di 0,5 miglia da impianti di pesca o da unità in attività (commerciali, da pesca o da diporto);
- in aree interdette alla navigazione o alla sosta;
- utilizzando urne non biodegradabili o dannose per l'ambiente marino;
- senza l'apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente.
- copia dell'autorizzazione comunale;
- documenti dell'imbarcazione utilizzata;
- patente nautica, se richiesta.
L'ordinanza sottolinea che eventuali violazioni comporteranno sanzioni secondo le normative vigenti. I trasgressori saranno inoltre ritenuti responsabili di eventuali danni a persone o cose derivanti dall'inosservanza delle disposizioni impartite. L'ordinanza è già in vigore e sarà resa pubblica tramite l'affissione presso gli uffici della Capitaneria e del Comune, oltre che sul sito ufficiale della Guardia Costiera.