Tommaso Minervini
Tommaso Minervini
Cronaca

Ecco perché l'ex sindaco Minervini non andava arrestato. Le motivazioni

L’ex primo cittadino di Molfetta, poi decaduto, secondo i giudici non doveva finire in manette. Le indagini, però, non sono ancora concluse

Con una sentenza di nove pagine i giudici della Corte di Cassazione (presidente Giorgio Fidelbo) hanno scritto la parola fine - le indagini, però, non sono concluse - alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto Tommaso Minervini, il sindaco di Molfetta arrestato il 6 giugno 2025 e decaduto dopo le dimissioni della maggioranza.

Nelle motivazioni la Suprema Corte ha cancellato integralmente sia l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari che la misura cautelare dei domiciliari disposta dal Tribunale di Trani. A Minervini, sulla base delle indagini, erano contestate una serie di decisioni su appalti e di affidamenti diretti motivate dal «perseguimento di interessi personali». Ma la Cassazione, sposando le tesi della difesa, ha ritenuto insussistenti anche le ipotesi residue sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Minervini, al suo secondo mandato, era stato rieletto nel 2022 sostenuto da coalizione civica con dei rappresentanti di centrodestra e centrosinistra. Dall'ottobre scorso, dopo la caduta dell'amministrazione, l'Ente comunale è commissariato. Si voterà a maggio prossimo per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.
  • La Corte di Cassazione (sezione VI penale, sentenza n. 9774/2026) ha esaminato il ricorso del sindaco Minervini contro un'ordinanza che gli applicava misure cautelari per vari reati fra cui il falso ideologico, il peculato e la turbata libertà degli incanti (art. 353-bis c.p.);
  • Decisione finale: la Cassazione ha accolto il ricorso su tutti i punti, ha annullato senza rinvio tutte le ordinanze precedenti e escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Motivi principali (per capi di imputazione)
  1. Falso ideologico (schede lavori pubblici): le schede indicavano lavori "completati". In realtà era stata approvata una variante in diminuzione e i lavori previsti dalla variante erano effettivamente conclusi. I giudici non hanno riscontrato «nessuna dolosa omissione nella redazione delle schede, che il Tribunale assume essere false, ma la trasparente attestazione dello stato dei lavori oggetto di una variante regolarmente approvata».
  • Nessun falso (né oggettivo né soggettivo);
  • Nessuna prova del coinvolgimento del sindaco.
  1. Falso e peculato (bonifica uffici comunali per microspie);
  • Falso ideologico: la bonifica era motivata dalla tutela dei dati sensibili: questa è una valutazione, non un fatto, non può essere falsa. Secondo i giudici, infatti, «nel caso di specie, la determina con cui si affida l'attività di bonifica presuppone un fatto, certamente vero, ossia il ritrovamento di una microspia nella stampante della dirigente comunale De Leonardis. Invece, la necessità di procedere a consulenza tecnico informatica per la tutela dei dati sensibili conservati nell'ufficio è una valutazione, che, come tale, non può essere falsa».
  • Peculato: i fondi pubblici sarebbero stati usati per fini privati. In realtà era stata trovata una microspia e c'era un concreto timore di intrusioni in un'attività in cui furono coinvolte anche le forze dell'ordine. Le finalità, poi, sono compatibili con l'interesse pubblico. Per i giudici «tale ricostruzione, e soprattutto l'intensa interlocuzione con il comandante dei Carabinieri, con cui il sindaco parlava liberamente e del quale seguiva i consigli, non autorizza a ipotizzare che la bonifica sia stata fatta per finalità private (tutela da eventuali intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria) e diverse da quelle indicate nella determina (tutela dei dati sensibili dei soggetti gestiti dal settore servizi sociali, dopo una indebita intrusione di terzi)».
  1. Turbativa gara (project financing porto). Un presunto accordo con l'imprenditore Vito Totorizzo prima della gara. In realtà la scelta del project financing era già stata fatta prima e i contatti con l'imprenditore erano normali interlocuzioni.
  • Nessuna collusione, quindi, «ma - secondo i giudici - semplici interlocuzioni finalizzate a realizzare un partenariato pubblico-privato, formula che, evidentemente, presuppone il superamento degli originari schemi di rapporti tra privato e pubblica amministrazione, come emerge chiaramente dalla possibilità, prevista dal comma 15 dell'art. 183 citato, che l'iniziativa formale sia assunta dal privato, mediante la presentazione del progetto di fattibilità, ovviamente previa interlocuzione con l'amministrazione, che dell'opera diverrà proprietaria».
  1. Turbativa per nomine (supporto al responsabile unico del procedimento). L'incarico era affidato con affidamento diretto:
  • Non c'è gara: non può esserci turbativa. Secondo i giudici, infatti, «la possibilità di turbare la gara esiste solo laddove c'è la possibilità di influenzare negativamente il regolare funzionamento di questo meccanismo; se manca la gara, dovrà necessariamente escludersi una sua turbativa».
  1. Falsi negli atti amministrativi, ma mancano prove del contributo del sindaco:
  • Nessuna responsabilità dimostrata. Per i giudici, infatti, «a prescindere dalla qualificazione giuridica di tali fatti e dalla sussistenza di gravi indizi in relazione alla fattispecie ipotizzata, difetta nel provvedimento impugnato, come correttamente dedotto dalla difesa, qualsivoglia elemento che consenta di individuare un contributo causale del sindaco alla condotta da altri posta in essere».
  1. Turbativa nella predisposizione del bando. Il sindaco aveva dato suggerimenti sui criteri:
  • Non ci sono mezzi fraudolenti, né prova di favoritismi concreti. Inoltre «dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono, poi, oltre alla condotta tipica, nemmeno gli altri elementi costitutivi del reato, ossia l'offesa - e cioè il pericolo di condizionamento della scelta del contraente - e il dolo. Tutte le pretese interferenze, infatti, consistono nel tentativo di redigere un bando il più conforme possibile agli interessi della pubblica amministrazione e a poco rileva che ciò rientrasse, o meno, nelle strette attribuzioni dell'organo di indirizzo politico-amministrativo».
Principi chiave affermati:
  • Le valutazioni amministrative non possono essere "false";
  • Il peculato richiede uso per fini esclusivamente privati;
  • La turbativa di gara esiste solo se c'è una gara reale o un confronto competitivo;
  • La violazione di competenze non basta per il reato penale.
La Cassazione stabilisce che:
  • Le condotte contestate sono prive di rilevanza penale;
  • Mancano gravi indizi di colpevolezza;
  • Il caso viene chiuso (annullamento senza rinvio).
Le indagini relative al procedimento (che riguarda anche altre sette persone) non sono ancora state chiuse. Spetterà ora alla Procura della Repubblica di Trani valutare se confermare le accuse e chiedere il processo.
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