Esenzione ticket per reddito, ulteriore prolungamento della scadenza già prorogata
Provvedimento della Giunta regionale. Nuova scadenza il 30 aprile
venerdì 2 aprile 2021
È stato prorogato al prossimo 30 aprile il termine di scadenza entro i quali andranno rinnovati, a Molfetta come nel resto della Puglia, i certificati di esenzione ticket per reddito, rilasciati sulla base di autocertificazioni.
Secondo quanto stabilito dal provvedimento, licenziato dalla Giunta regionale, gli aventi diritto beneficeranno per un altro mese della validità dei codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a patto che sussistano ancora le condizioni di status e di reddito autocertificate. Un precedente intervento del Dipartimento salute aveva prorogato la validità delle autocertificazioni per i ticket dal 30 settembre scorso al 30 marzo 2021. La decisione ha effetto sui codici di esenzione E01, E02, E03, E04, E94, E95, E96.
Il singolo utente, naturalmente, è responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell'attestazione di esenzione all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto, ed è suscettibile dell'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione.
Secondo quanto stabilito dal provvedimento, licenziato dalla Giunta regionale, gli aventi diritto beneficeranno per un altro mese della validità dei codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a patto che sussistano ancora le condizioni di status e di reddito autocertificate. Un precedente intervento del Dipartimento salute aveva prorogato la validità delle autocertificazioni per i ticket dal 30 settembre scorso al 30 marzo 2021. La decisione ha effetto sui codici di esenzione E01, E02, E03, E04, E94, E95, E96.
Il singolo utente, naturalmente, è responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell'attestazione di esenzione all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto, ed è suscettibile dell'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione.