Covid, Molfetta zona rossa: Minervini firma l'ordinanza
Il provvedimento valido fino al 6 aprile 2021: tutte le informazioni
mercoledì 17 marzo 2021
9.55
Sarà valida fino al 6 aprile prossimo l'ordinanza firmata da Tommaso Minervini che recepisce le disposizioni governative in tema di contrasto al contagio da Covid-19 e che comporta la classificazione della città di Molfetta come "zona rossa".
SPOSTAMENTI
Divieto di spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale nonché all'interno dello stesso territorio comunale, salvo che per motivate e comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, accudimento di figli minori, servizio dì baby sitter, disabili, familiari anziani ovvero per motivi di salute.
Nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021 in cui è consentito in ambito regionale lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno in un arco temporale compreso tra le ore 5,00 e le ore 22,00 e nei limiti di due persone rispetto a quelle già ivi conviventi oltre minori di anni 14.
SCUOLA
Sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività scolastiche e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, (asili nido, scuola materna e primaria, medie inferiori e superiori), fermo restando la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
CENTRI CULTURALI
Sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica; restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.
SPORT
E' consentito lo svolgimento individuale di attività motoria all'aperto ed in prossimità della propria abitazione, rispettando obbligatoriamente la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossando dispositivi di protezione individuale fermo restando il divieto di assembramento; sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
Allo stesso modo, sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all'aperto che al chiuso.
PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
E' consentito, altresì, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione, l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
MERCATI
indipendentemente dalla tipologia di attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, attività svolta, I mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e floravivaistici, pertanto è sospeso il mercato settimanale con facoltà di recupero allorquando consentito.
ATTIVITA' COMMERCIALI APERTE
- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- attività delle lavanderie industriali;
- altre lavanderie, tintorie;
- servizi di pompe funebri e attività connesse;
- generi alimentari;
- edicole;
- tabaccai;
- farmacie;
- parafarmacie.;
- tutte le altre elencate nell'ordinanza che trovate in allegato.
COMMERCIO ONLINE
E' consentito, tuttavia, agli esercenti attività di commercio al dettaglio non rientranti tra quelli aperti ed elencati nell'allegato 23 del Dpcm, accettare ordini telefonici o da internet e consegnare i propri prodotti a domicilio nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto.
L'attività di consegna a domicilio deve essere organizzata in modo da evitare che al momento della consegna non ci siano contatti personali a distanza inferiore ad un metro.
RISTORAZIONE
A) Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio senza limite di orario mentre, fino alle ore 22,00, è possibile la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
B) i Bar ed altri esercizi simili senza cucina con codice ATECO 56.3 analogamente ai distributori automatìci H 24 chiuderanno alle ore 18,00, da tale limitazione sono escluse le attività di commercio al dettaglio comprese nel Codice ATECO 47.25 (commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto) circolare ministeriale n. 15350/117/2/1 del 6/3/2021;
C) restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti in aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e negli ospedali.
LUOGHI DI CULTO E CIMITERO
A) è possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli;
B) resta aperto il Cimitero nei consueti orari, tranne domenica 21 e 28 marzo, domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile 2021.
SPOSTAMENTI
Divieto di spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale nonché all'interno dello stesso territorio comunale, salvo che per motivate e comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, accudimento di figli minori, servizio dì baby sitter, disabili, familiari anziani ovvero per motivi di salute.
Nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021 in cui è consentito in ambito regionale lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno in un arco temporale compreso tra le ore 5,00 e le ore 22,00 e nei limiti di due persone rispetto a quelle già ivi conviventi oltre minori di anni 14.
SCUOLA
Sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività scolastiche e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, (asili nido, scuola materna e primaria, medie inferiori e superiori), fermo restando la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
CENTRI CULTURALI
Sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica; restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.
SPORT
E' consentito lo svolgimento individuale di attività motoria all'aperto ed in prossimità della propria abitazione, rispettando obbligatoriamente la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossando dispositivi di protezione individuale fermo restando il divieto di assembramento; sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
Allo stesso modo, sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all'aperto che al chiuso.
PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
E' consentito, altresì, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione, l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
MERCATI
indipendentemente dalla tipologia di attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, attività svolta, I mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e floravivaistici, pertanto è sospeso il mercato settimanale con facoltà di recupero allorquando consentito.
ATTIVITA' COMMERCIALI APERTE
- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- attività delle lavanderie industriali;
- altre lavanderie, tintorie;
- servizi di pompe funebri e attività connesse;
- generi alimentari;
- edicole;
- tabaccai;
- farmacie;
- parafarmacie.;
- tutte le altre elencate nell'ordinanza che trovate in allegato.
COMMERCIO ONLINE
E' consentito, tuttavia, agli esercenti attività di commercio al dettaglio non rientranti tra quelli aperti ed elencati nell'allegato 23 del Dpcm, accettare ordini telefonici o da internet e consegnare i propri prodotti a domicilio nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto.
L'attività di consegna a domicilio deve essere organizzata in modo da evitare che al momento della consegna non ci siano contatti personali a distanza inferiore ad un metro.
RISTORAZIONE
A) Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio senza limite di orario mentre, fino alle ore 22,00, è possibile la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
B) i Bar ed altri esercizi simili senza cucina con codice ATECO 56.3 analogamente ai distributori automatìci H 24 chiuderanno alle ore 18,00, da tale limitazione sono escluse le attività di commercio al dettaglio comprese nel Codice ATECO 47.25 (commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto) circolare ministeriale n. 15350/117/2/1 del 6/3/2021;
C) restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti in aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e negli ospedali.
LUOGHI DI CULTO E CIMITERO
A) è possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli;
B) resta aperto il Cimitero nei consueti orari, tranne domenica 21 e 28 marzo, domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile 2021.